Regolamento AGI
1. Sede (Art. 1 dello Statuto)
La Sede può essere trasferita su delibera dell’Assemblea Straordinaria. Quando ricorra motivo di particolare urgenza, la decisione può essere presa provvisoriamente dal Consiglio direttivo, il quale però deve convocare l’Assemblea entro 90 giorni per acquisire la delibera dell’Assemblea.
2. Soci Ordinari (Art. 6)
L’ammissione a Socio Ordinario è deliberata dal Consiglio direttivo dietro richiesta dell’interessato corredata dei documenti necessari per valutare la sussistenza dei requisiti di ammissione. Il Consiglio direttivo può riconoscere la qualifica di Socio Ordinario a:
1 - Diplomati di scuole di grafologia di durata almeno triennale istituite presso le Università o altre scuole pubbliche o private.
2 - Ricercatori e/o professionisti autori di pubblicazioni di particolare interesse scientifico riconosciuti tali dal Consiglio direttivo
Il Consiglio direttivo valuterà altresì l’ammissibilità a socio ordinario per casi particolari non disciplinati nei precedenti commi. Il Consiglio direttivo decide sulle richieste di ammissione. Contro la decisione del Consiglio direttivo è ammesso ricorso al collegio dei Revisori dei conti e dei Probiviri.
3. Soci Onorari (Art. 8)
La qualifica di Socio Onorario può essere concessa solo in casi eccezionali a studiosi italiani ed esteri che possiedono particolari meriti in campo culturale nello studio della grafologia o che abbiano offerto un notevole contributo all’AGI.
E’ possibile concedere questo titolo anche a coloro che possiedono particolari meriti pur non essendo studiosi di grafologia.
4. Diritti e doveri dei Soci (Art. 11 e 12)
I Soci devono rispettare il codice deontologico della categoria, lo Statuto dell’Associazione grafologica italiana e astenersi da iniziative che possono compromettere il buon nome dell’Associazione e della categoria.
I soci non possono costituire gruppi che per organizzazione, funzioni e rappresentanze siano in contrasto con le norme statutarie dell’AGI.
5. Convocazione dell’Assemblea Ordinaria (Art. 15)
L’ Assemblea Ordinaria per l’approvazione della relazione morale, dell’attività svolta, del conto consuntivo e del bilancio preventivo deve essere convocata entro il primo semestre di ogni anno, salvo casi particolari che vanno discussi negli organi collegiali.
6. Numero dei membri del Consiglio Direttivo (Art. 17)
Il numero dei membri del Consiglio Direttivo viene determinato dall’Assemblea prima della votazione dei membri degli organi collegiali.
Le proposte dei soci presenti devono essere motivate e possono essere votate anche per alzata di mano. E’ approvata la proposta che ottiene la maggioranza semplice dei voti. In caso di parità la votazione deve essere ripetuta.
Se non viene effettuata nessuna proposta, il numero dei membri rimane quello del consiglio uscente.
Ciascun membro del Consiglio direttivo e del collegio dei Revisori dei conti e Probiviri può espletare fino a un numero massimo di tre mandati.
7. Numero dei soci aderenti nel Consiglio Direttivo (Art. 15)
Nel caso in cui il numero dei soci aderenti eletti nel Consiglio direttivo sia superiore a quello stabilito nello Statuto, entra a far parte del consiglio chi ha ottenuto il maggior numero di voti.
8. Votazioni (Art. 15)
Le votazioni dei membri degli organi collegiali sono effettuate tramite scheda elettorale, predisposta prima dell’assemblea, da depositare in un’urna dopo la votazione.
Ogni elettore ha a disposizione un numero di preferenze pari alla metà più uno dei membri da eleggere per ogni organo collegiale. Se il numero delle preferenze è superiore a quello consentito, non vengono ritenute valide quelle eccedenti.
9. Organizzazione e funzioni del Consiglio Direttivo (Art. 17)
I consiglieri del consiglio direttivo entrano nell’esercizio delle loro funzioni all’atto della proclamazione. I membri del Consiglio eletto sono convocati, non oltre 30 giorni dalla proclamazione, dal consigliere più anziano di età.
La presidenza provvisoria del consiglio direttivo nella prima seduta dopo le elezioni è assunta dal consigliere più anziano, il quale procede alle elezioni delle cariche previste dallo Statuto.
L’elezione del Presidente, del Vicepresidente, del Segretario e del Tesoriere ha luogo con quattro distinte votazioni. Ciascun consigliere vota un solo nome per ogni carica ed il voto è segreto salvo diversa disposizione decisa dai membri del consiglio direttivo prima della votazione.
10. Competenze del Consiglio Direttivo (Art. 18)
È competenza del Consiglio Direttivo eleggere annualmente il Comitato Tecnico-Scientifico. Il comitato Tecnico-Scientifico è costituito dai soci ordinari con comprovata esperienza e competenza professionale nei settori di interesse dell’associazione. I suoi membri supportano lo sviluppo dell’associazione attraverso l’elaborazione di Linee Guida e di Piani di Sviluppo e lo svolgimento di attività consultive in particolare indirizzate verso la promozione della ricerca grafologica, la formazione e la qualificazione scientifico-professionale dei grafologi, come da articolo 2 dello statuto. Il Comitato si riunisce almeno una volta l’anno per predisporre il piano tecnico scientifico dell’associazione, annuale o pluriennale, o per rivedere quello pluriennale ed ogni volta che il Consiglio direttivo ne chiede la convocazione. La riunione può avvenire anche nella forma della videoconferenza. Il Comitato Tecnico-Scientifico può essere rinnovato senza limite al numero di volte. La carica di membro del Comitato Tecnico-Scientifico è incompatibile solo con la carica di membro del collegio dei Revisori dei conti e dei Probiviri.
Fatte salve le competenze stabilite dallo Statuto, il Consiglio può affidare alcuni settori ai suoi componenti. Nel settore di loro competenza i consiglieri possono disporre indagini conoscitive dirette ad acquisire notizie, informazioni e documenti utili alla loro attività ed a quella del Consiglio. I responsabili di ogni settore possono prendere iniziative ed assumere decisioni rispettando il programma definito dal Consiglio direttivo.
Deve essere rispettata la collegialità: ogni membro riferisce al Consiglio sulla propria attività ed il Consiglio l’approva se la ritiene conforme alla propria linea di azione.
11. Compiti del Presidente (Art. 19)
Il Presidente nazionale, oltre alle funzioni attribuite dallo Statuto, può convocare i Presidenti delle Sezioni regionali e provinciali e fissare l’ordine del giorno della riunione.
Egli esercita inoltre le funzioni attribuite da leggi e regolamenti.
12. Compiti del Segretario (Art. 21)
Il Segretario assicura anche la regolarità delle operazioni di voto dell’assemblea ordinaria e straordinaria.
13. Sezioni Regionali (Art. 26)
La richiesta di istituzione di una Sezione Regionale deve essere inoltrata da almeno 5 soci AGI residenti nella regione stessa. Si suggerisce di effettuare una riunione di tutti i soci della regione per portarli a conoscenza della richiesta e di avanzare proposte operative già dal momento in cui si chiede di istituire la sezione.
Le sezioni devono tenere costantemente i contatti con la sede nazionale e con il Consiglio direttivo.
14. Sezioni Provinciali (Art. 26)
Le Sezioni Provinciali devono essere approvate dalla rispettiva Sezione Regionale.
Nel caso che questa non sia stata istituita oppure si verifichino attriti o divergenze tra sezione provinciale e regionale, la delibera di istituire la sezione può essere presa dal Consiglio direttivo nazionale.
15. Coordinamento tra Sezioni e Sede nazionale (Art. 26)
Le Sezioni devono concordare con gli organi collegiali a livello nazionale la propria attività e comunicare tempestivamente le iniziative in corso di attuazione, anche per favorire la divulgazione attraverso il bollettino e coordinare l’attività delle sezioni stesse.
16. Contributi alle Sezioni (Art. 26)
Il Consiglio Direttivo può accordare contributi alle Sezioni che svolgano attività culturali e non riescano ad ottenerli dagli Enti locali o da organismi a livello nazionale.
I contributi possono essere accordati in uno dei seguenti modi:
1 – La Sezione può trattenere il 15% delle quote dei soci raccolti dalla sezione stessa.
2 – Il Consiglio Direttivo, dopo aver esaminato la relazione morale e finanziaria della Sezione, può accordare parte delle quote dei soci che fanno parte della sezione stessa.
3 – Un contributo straordinario può essere accordato per motivi eccezionali per iniziative a carattere nazionale.
17. Rimborsi spese (Art. 28)
Le spese dei membri degli organi collegiali e del comitato di redazione del bollettino possono essere rimborsate solo dietro documentazione e secondo criteri stabiliti dal consiglio direttivo, tenendo conto del bilancio dell’AGI.
18. Rappresentanza dell’AGI (Art. 19 e 26)
La rappresentanza dell’AGI a livello nazionale ed internazionale deve essere autorizzata dal Presidente nazionale, a livello regionale anche dal presidente della sezione regionale.
E’ facoltà del presidente autorizzare la rappresentanza a convegni, giornate di studio, assemblee, incontri con altre associazioni