Reg. Interno - Formazione Professionale

PREMESSA

Considerato che:

L'Associazione Grafologica Italiana ha tra i suoi scopi statutari la promozione della ricerca e della formazione nel settore grafologico nonché la qualificazione scientifico-professionale dei grafologi mediante workshop, l'istituzione di scuole ed ogni altro strumento utile alla conoscenza e diffusione della grafologia;

L'Associazione riconosce quattro tipologie di soci (art 4 dello statuto): fondatori, ordinari, aderenti e onorari. Sono professionisti i soci fondatori e i soci ordinari;

La formazione e l'aggiornamento professionale sono attività volte ad assicurare e garantire che il consulente grafologo iscritto quale socio ordinario o fondatore che esercita l'attività, approfondisca ed estenda la propria competenza tecnica e professionale;

È opportuno che l'Associazione definisca i livelli di accreditamento professionale al fine di garantire un servizio di certificazione di competenza definito in un registro professionale di grafologi professionisti;

Il Collegio dei Revisori dei Conti e dei Probiviri vigila sul comportamento etico e professionale dei soci e sul rispetto del codice deontologico adottando i relativi provvedimenti: censura, sospensione ed espulsione (art. 23 dello Statuto).

Tutto ciò considerato, l'Associazione Grafologica Italiana adotta il seguente REGOLAMENTO.

 

Articolo 1

 Obblighi di formazione professionale permanente.

Tutti i soci ordinari e fondatori di cui agli articoli 5 e 6 dello Statuto dell’Associazione Grafologica Italiana (A.G.I.) sono tenuti a mantenere e migliorare la propria preparazione professionale, curandone l’aggiornamento attraverso lo svolgimento della formazione professionale permanente. A tal fine, essi hanno il dovere di partecipare alle attività di formazione professionale ed aggiornamento secondo le modalità disciplinate dal presente regolamento.

 

 

Articolo 2

Formazione professionale permanente

Per «formazione professionale permanente» si intende ogni attività di aggiornamento (corsi, congressi, workshop, conferenze, ecc.) tesa ad accrescere ed approfondire le conoscenze e le competenze professionali, mediante la partecipazione ad iniziative culturali in campo grafologico ed affini inerenti all’attività professionale e di interesse del singolo ambito disciplinare di operatività del professionista (area della consulenza familiare, area della consulenza peritale, area della consulenza professionale, area della consulenza dell’età evolutiva.)

 

 

Articolo 3

Modalità di svolgimento della formazione professionale continua.

La formazione permanente è valutata secondo l’unità di misura del «credito formativo», su base triennale, ed è considerata assolta se nel triennio vengono conseguiti almeno 60 crediti, di cui almeno 15 devono essere conseguiti in ogni singolo anno formativo, coincidente con l’anno solare.

Ogni consulente grafologo può scegliere - in relazione alle proprie esigenze professionali - a quali eventi e attività formative partecipare, con la precisazione che - ai fini della formazione - solo gli eventi e le attività accreditate presso l’Associazione verranno riconosciuti.

Ai fini del riconoscimento dell’attività formativa, è fatto obbligo al consulente grafologo di presentare apposita documentazione - predisposta dell’ente organizzatore dell’evento - dalla quale risulti la sua partecipazione all’evento, la relativa durata, nonché la materia trattata.

Il consiglio direttivo, presa visione della documentazione che il socio è tenuto ad inviare, valuterà i crediti formativi secondo il sistema previsto dagli articoli 4 e 6 del presente regolamento.

 

 

Articolo 4

Eventi formativi

Costituisce assolvimento della formazione professionale, se comprovata per mezzo di certificati, attestazioni di frequenza o altri documenti equipollenti:

a) La partecipazione a corsi, seminari, convegni, master, workshop, congressi, giornate di studio, tavole rotonde ed eventi similari;
b) La partecipazione agli eventi di cui sopra in qualità di relatore;
c) Partecipazione alle riunioni degli Organi dell’AGI di cui all’art. 14 dello Statuto dell’Associazione;
d) Partecipazione alle riunioni degli Organi Direttivi dell’AGI regolarmente costituiti e riconosciuti in conformità agli artt. 26-27 dello Statuto (sezioni territoriali);
e) Pubblicazione di libri;
f) Pubblicazioni di articoli e saggi nel settore grafologico su riviste specializzate a diffusione o di rilevanza nazionale;
g) Insegnamento delle materie grafologiche, nelle scuole riconosciute da AGI;
h) Partecipazione a commissioni di studio, gruppi di lavoro istituiti dall’AGI (nazionale o sezioni territoriali);
i) Altre attività che saranno definite dall’Associazione Grafologica Italiana;

La partecipazione svolta con modalità telematiche si considera regolarmente effettuata, nei limiti in cui sia documentata da adeguata attestazione.

I crediti formativi vengono riconosciuti in ragione di un credito per ogni ora di partecipazione gli eventi formativi, con l’eccezione.

  • Delle attività di cui alla lettera c), d) e h), per le quali può essere attribuito - per ciascun singolo anno formativo - un massimo di N. 3 crediti formativi;
  • Delle attività di cui alle lett. b e f), per le quali, tenuto conto della natura dell’attività svolta e dell'impegno dalla stessa richiesta, l’Agi attribuisce per ciascun singolo anno formativo un numero massimo di N. 5 crediti formativi.
  • Delle attività di cui alle lett. e), e g), per le quali, tenuto conto della natura dell’attività svolta e dell'impegno dalla stessa richiesta, l’Agi attribuisce per ciascun singolo anno formativo un numero massimo di N. 7 crediti formativi;

 

La ripetuta partecipazione al “medesimo” evento formativo non produce la duplicazione del numero dei crediti formativi riconosciuti.

L’Associazione Grafologica Italiana di concerto con le sedi territoriali e /o con gli enti formatori accreditati entro il 30 novembre di ogni anno rende noto in via preventiva il calendario formativo per l’anno successivo e i crediti formativi riconosciuti per la partecipazione agli eventi dalla stessa organizzati; cura la pubblicazione nel suo sito Internet di tutti gli eventi formativi direttamente organizzati o altrimenti accreditati per consentire la loro più vasta diffusione e conoscenza a livello nazionale.

 

 

Articolo 5

Esenzioni

Il consiglio direttivo A.G.I., su domanda dell’interessato può - determinandone contenuto e modalità – esonerare il socio, anche parzialmente, dall’assolvimento dell’obbligo formativo nei casi di:

  • Maternità o adempimento da parte dell’uomo o della donna di doveri collegati alla paternità o maternità in presenza di figli minori.
  • Grave malattia o infortunio
  • Interruzione per un periodo non inferiore a sei mesi dell’attività professionale
  • Altre ipotesi da valutare caso per caso.

L’esenzione riguarda solo il periodo in cui l’impedimento si verifica.

 

Articolo 6

Adempimenti

Ciascun socio tenuto all’obbligo formativo deve trasmettere alla sede dell’Associazione Grafologica Italiana entro il 28 febbraio di ogni anno, una sintetica relazione - corredata da idonea documentazione – che certifichi il percorso formativo seguito nell’anno precedente, gli eventi formativi ai quali ha partecipato e le attività formative svolte, anche mediante autocertificazione nel rispetto delle normative vigenti.

Il Consiglio Direttivo ed il Collegio dei Revisori dei Conti e dei Probiviri verifica - nei modi e con i mezzi ritenuti più opportuni - l’effettivo adempimento dell’obbligo formativo da parte dei grafologi professionisti, e attribuisce agli eventi e alle attività formative documentate i crediti formativi spettanti.

Ai fini della suddetta valutazione il Consiglio direttivo dell’A.G.I. può chiedere chiarimenti e/o eventuale documentazione integrativa comprovante quanto dichiarato dal socio. Ove i chiarimenti non siano forniti e/o l’eventuale documentazione integrativa non sia trasmessa entro il termine di 30 giorni dalla richiesta, il Consiglio Direttivo non attribuisce i crediti formativi relativi agli eventi per i quali il socio non ha dato seguito alla richiesta.

Il mancato assolvimento dell’obbligo formativo – del triennio - comporta il “richiamo” da parte del Consiglio direttivo cui può seguire – in caso di persistenza del socio nell’inadempimento formativo – la contestazione della violazione del codice deontologico.

 

Art. 7

Criteri di accreditamento degli enti formatori
 

Considerato che è necessario garantire un livello qualitativo dell’attività formativa secondo standard che assicurino un adeguato adempimento dell’obbligo formativo permanente, si stabiliscono di seguito i criteri per l’accreditamento degli Enti formatori.

Si considerano Enti formatori gli enti, pubblici o privati, che organizzano corsi, convegni, incontri e qualsivoglia altra attività di formazione nelle materie oggetto della professione di grafologo.

A salvaguardia del livello di qualità professionale che garantisca una preparazione adeguata dei corsisti, gli Enti formatori che intendono gestire iniziative formative valevoli ai fini del conseguimento dei crediti formativi, devono chiedere l’accreditamento presso l’Associazione grafologica italiana (A.G.I.)

 

A tal fine, gli Enti formatori devono inoltrare una domanda al Consiglio direttivo dell’A.G.I. contenente la seguente documentazione:

  1. Ragione sociale e natura giuridica
  2. Attività formativa già svolta in ambito grafologico con indicazione delle eventuali pubblicazioni scientifiche divulgate.
  3. Programma degli eventi formativi programmati con indicazione dei docenti e/o relatori, e delle modalità organizzative.
  4. Eventuale conseguimento della certificazione di qualità.

La documentazione dovrà pervenire all’Agi con un anticipo di almeno 60 giorni rispetto alla data dell’evento, ovvero, nei casi in cui l’Ente formatore intenda richiedere l’accreditamento per l’intero anno formativo successivo, con un anticipo di almeno tre mesi. In questa seconda ipotesi, l’Agi si riserva di valutare con particolare scrupolo la documentazione relativa all’attività dell’Ente formatore già svolta in precedenza, le pubblicazioni divulgate, nonché i programmi formativi proposti.

 

Qualunque variazione temporanea e/o definitiva dei docenti o relatori e dei programmi deve essere comunicata all’A.G.I. – a pena di decadenza dell’accreditamento - nel termine di 30 giorni dalla variazione.

Il Consiglio direttivo valuta l’idoneità all’accreditamento sulla base dei requisiti minimi richiesti e tenendo conto delle caratteristiche organizzative e dei programmi realizzati. Può chiedere chiarimenti e documentazione integrativa, da inviarsi al Consiglio nel termine di 30 giorni dalla richiesta.

 

 

Art. 8

Commissione etico-professionale di verifica della qualità della formazione

Il consiglio direttivo A.G.I. si riserva di costituire delle Commissioni Etico - professionali per verificare che gli standard formativi siano conformi a quanto dichiarato dagli Enti formatori, i quali – se intendono accreditarsi presso L’Associazione Grafologica italiana - accettano possibili verifiche sulla qualità del servizio da parte delle Commissioni Etico - professionali di A.G.I.

Se dalle suddette verifiche dovesse risultare la perdita dei requisiti minimi di idoneità per la formazione professionale, il comitato direttivo A.G.I. si riserva il diritto di non confermare l’accreditamento dell’evento o di non accettarne il rinnovo.

 

 

Articolo 9

Norme di attuazione

Compete al Consiglio Direttivo di emanare le norme di attuazione e di coordinamento che si rendessero necessarie all’applicazione del presente Regolamento.

 

 

Articolo 10

Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore dal 1° giugno 2010. Il primo periodo di valutazione della formazione permanente deve intendersi, pertanto, a partire dal 1° gennaio 2011.
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