Statuto
L'Associazione, che riveste carattere nazionale, è articolata in sezioni Regionali e Provinciali (infra art. 26).
Art. 2. L'associazione non ha fini di lucro ed intende attuare la proposta espressa nel 1° Congresso Nazionale di Grafologia del 20 dicembre 1961 a Sestola nel Frignano (Modena) mediante la ricerca e la formazione nel settore grafologico e precisamente:
a) promuovere lo sviluppo della ricerca grafologica nei vari ambiti di applicazione: psicodiagnostica, medicina, giustizia e in ogni campo cui possa portare il suo contributo;
b) promuovere le iniziative culturali e sociali ritenute necessarie (congressi, conferenze, seminari, corsi, pubblicazioni, ecc.);
c) favorire iniziative atte a canalizzare gli orientamenti grafologici oggi esistenti verso l'obiettivo comune della grafologia intesa come scienza;
d) promuovere la formazione e la qualificazione scientifico-professionale dei grafologi mediante workshop, l'istituzione di scuole ed ogni altro utile strumento;
e) stimolare iniziative, anche in collaborazione con altre associazioni, per salvaguardare l'etica professionale della categoria e tutelarne i diritti quali l'albo nazionale, il codice deontologico, la tutela sindacale;
f) promuovere la formazione e l'aggiornamento del personale insegnante e direttivo della scuola di ogni ordine e grado, nonché degli operatori socio-sanitari e di ogni altro settore interessato.
Art. 3. Non si possono svolgere attività diverse da quelle previste dall'articolo 2.
Art. 4. Gli iscritti all'AGI si suddividono in:
a) soci fondatori;
b) soci ordinari;
e) soci aderenti;
d) soci onorari.
Art. 5. Sono soci fondatori coloro che risultano tali alla data dell'assemblea straordinaria del 13.4.91.
Art. 6. Sono soci ordinari i grafologi professionisti italiani ed esteri riconosciuti tali dal consiglio direttivo (come infra all'art.9) ed i diplomati in grafologia presso le Università.
Art. 7. Sono soci aderenti i cultori della grafologia nonché tutti coloro che accettano le finalità dell'associazione e chiedono di farne parte.
Art. 8. Sono soci onorari coloro che hanno acquisito particolari benemerenze nei confronti dell'associazione per meriti culturali o di solidarietà. Tale qualifica viene attribuita dal consiglio direttivo a maggioranza assoluta.
Art. 9. L'ammissione all'AGI avviene su domanda scritta alla sede nazionale, da inoltrare anche tramite i presidenti delle sezioni regionali o provinciali. La domanda deve contenere:
a) cognome e nome, data e luogo di nascita, codice fiscale;
b) titoli accademici e professionali, corsi di studio frequentati, pubblicazioni scientifiche, ecc.;
c) indirizzo completo e recapito telefonico.
Alla domanda devono essere allegati il curriculum professionale e tre foto formato tessera; essa inoltre può essere integrata con eventuali notizie che l'aspirante ritenga opportuno comunicare.
Art. 10. L'accettazione delle domande di iscrizione dei soci ordinari è decisa dal consiglio direttivo a maggioranza assoluta e viene comunicata tramite lettera.
L'aspirante socio deve versare la quota annuale entro due mesi dalla data della comunicazione. Trascorso inutilmente tale termine, la domanda s'intende automaticamente decaduta. L'accettazione dei soci aderenti, avviene automaticamente dopo l'invio del modulo di iscrizione ed il versamento della quota.
Art. 11. Tutti i soci, ad esclusione degli onorari, sono tenuti al pagamento della quota associativa entro il mese di febbraio di ciascun anno.
Il mancato pagamento della quota annuale nei termini sopra indicati rende moroso il socio il quale perde, fino a quando non provveda alla sua incombenza, il diritto di :
a) partecipare alle assemblee dell'AGI;
b) candidarsi per la nomina a cariche elettive;
e) ricevere il bollettino dell'AGI;
d) rappresentare 1'AGI in Italia o all'estero in occasione di congressi, conferenze, raduni, incontri di studio ecc.
Art. 12. La qualifica di socio viene a decadere:
a) in caso di decesso;
b) per dimissioni presentate per iscritto almeno tre mesi prima della scadenza dell'anno solare. In caso contrario il socio è obbligato per un altro anno al pagamento della quota sociale;
c) per mancato rispetto dello statuto, del codice deontologico, delle deliberazioni dell'assemblea o per indegnità, accertati dal collegio dei revisori dei conti e probiviri. Il provvedimento di decadenza, di cui ai paragrafi b) e c), reso esecutivo con delibera del consiglio direttivo a maggioranza assoluta, viene comunicato per iscritto all'interessato ed al presidente della sezione regionale e provinciale di appartenenza;
d) per morosità che si protrae da oltre un anno. L'eventuale riammissione del socio decaduto va discussa ed approvata dal consiglio direttivo nazionale.
Art. 13. Al fine di garantire l'effettività del rapporto associativo, l'adesione alla associazione è disposta a tempo indeterminato con rinnovo dell'adesione da parte del socio, di anno in anno attraverso il pagamento della quota associativa, fermo restando quanto stabilito dagli artt.ll e 12.
Art. 14. Sono organi dell'AGI: l'assemblea ordinaria e straordinaria, il consiglio direttivo, il collegio dei revisori dei conti e probiviri.
L'associazione è diretta dal presidente coadiuvato dal vicepresidente, dal segretario e dal tesoriere.
Art. 15. L'assemblea ordinaria è formata da tutti i soci e si riunisce di norma una volta l'anno su convocazione del consiglio direttivo. Può riunirsi ogni qualvolta lo stesso consiglio direttivo, il collegio dei revisori dei conti e probiviri o un terzo dei soci ne faccia formale richiesta. La convocazione dell'assemblea avviene per iscritto, con lettera o attraverso il bollettino AGI, almeno venti giorni prima della data fissata. La prima convocazione è valida con la presenza della maggioranza dei membri; la seconda con qualunque numero di partecipanti.
Ogni socio di maggiore età ha diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto o dei regolamenti per la nomina degli organi direttivi dell'associazione, e può rappresentare un altro purché munito di delega scritta. Non sono ammesse più deleghe allo stesso socio. L'assemblea ordinaria ha le seguenti, competenze:
a) determina il numero ed elegge a maggioranza semplice i membri del consiglio direttivo e del collegio dei revisori dei conti e probiviri;
b) approva a maggioranza assoluta la relazione morale del presidente e le proposte dei soci;
c) approva a maggioranza assoluta l'attività svolta ed il programma dell'anno successivo;
d) approva a maggioranza assoluta il bilancio consuntivo annuale e può prendere visione dei bilanci delle sezioni regionali e provinciali;
e) definisce le quote sociali relative alle varie categorie dei soci;
f) approva il regolamento proposto dal consiglio direttivo;
g) approva il codice deontologico proposto dal consiglio direttivo.
Art. 16. L'assemblea straordinaria è formata da tutti i soci, viene convocata ogni qual volta se ne ravvisi la necessità con modalità analoghe a quelle dell'assemblea ordinaria ed ha le seguenti competenze:
a) approva a maggioranza di due terzi eventuali modifiche al presente statuto;
b) trasferisce la sede sociale;
c) adotta le eventuali delibere relative ai punti posti all'ordine del giorno dal consiglio direttivo, dal collegio dei revisori dei conti e probiviri o da un terzo dell'assemblea;
d) delibera lo scioglimento dell'associazione.
Art. 17. Il consiglio direttivo è composto da cinque, sette o nove membri secondo la determinazione dell'assemblea. Possono farne parte soci fondatori, ordinari ed un solo socio aderente ove i membri siano cinque, due se i membri sono sette o nove.
Il consiglio direttivo dura in carica tre anni ed i suoi membri possono essere rieletti.
Esso si riunisce almeno quattro volte l'anno, possibilmente a cadenza trimestrale, su convocazione del presidente oppure su richiesta dei due terzi del consiglio stesso. La convocazione va fatta per iscritto almeno venti giorni prima della data fissata, salvo casi di urgenza, e la riunione è valida con la presenza della maggioranza dei membri.
Art. 18. II consiglio direttivo ha le seguenti competenze:
a) elegge a maggioranza assoluta con scrutinio segreto il presidente;
b) su proposta del presidente, elegge il vicepresidente, il segretario ed il tesoriere;
c) delibera sulla gestione ordinaria dell'AGI, convoca l'assemblea ordinaria e straordinaria dei soci secondo le modalità previste dal presente statuto;
d) stabilisce le competenze operative del presidente, del vicepresidente, del segretario e del tesoriere (salve quelle già previste dal presente statuto);
e) delibera sulle proposte di ammissione dei soci ordinari e sulla nomina dei soci onorari;
f) delibera l'espulsione dei soci su proposta del collegio dei revisori dei conti e probiviri;
g) accerta le esigenze finanziarie dell'AGI ed individua i mezzi idonei per soddisfarle;
h) delibera sulle operazioni relative agli impegni finanziari con enti pubblici e privati, sull'accettazione di lasciti, donazioni e sovvenzioni e su ogni operazione finanziaria concernente l'attività dell'AGI;
i) predispone il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo per l'assemblea ordinaria e ne esegue le delibere;
l) delibera la costituzione delle sezioni regionali e di quelle provinciali ad esse equiparate;
m) scioglie le sezioni regionali e provinciali che operano in contrasto con le finalità dell'AGI o che di fatto non operano più da anni;
n) prende visione della relazione morale e finanziaria delle sezioni regionali e provinciali;
o) accorda contributi straordinari alle sezioni che ne facciano motivata richiesta ed alleghino la relazione morale e finanziaria.
Le deliberazioni vengono adottate a maggioranza assoluta dei presenti; nelle votazioni palesi in caso di parità è decisivo il voto del presidente.
I verbali, redatti dal segretario, devono essere letti ed approvati nella riunione immediatamente successiva a quella cui si riferiscono; essi devono essere firmati dal segretario e dal presidente o dal vicepresidente in caso di sua assenza.
I presidenti delle sezioni regionali e provinciali o i loro rappresentanti possono essere invitati dal consiglio direttivo a partecipare alle riunioni a titolo consultivo.
Art. 19. Il presidente dura in carica tre anni ed ha le seguenti competenze:
a) la rappresentanza dell'AGI, sia di fronte a terzi che in giudizio;
b) la convocazione e la presidenza del consiglio direttivo, la presidenza dell'assemblea ordinaria e straordinaria;
c) il compimento di tutte le operazioni relative agli impegni, anche finanziari, con enti pubblici e privati, 1'accettazione di lasciti, donazioni e sovvenzioni; il tutto in forza di regolare delibera del consiglio direttivo.
Art. 20. Il vicepresidente coadiuva il presidente e lo sostituisce in caso di assenza o dimissioni.
Art. 21. I1 segretario redige i verbali e ne cura la conservazione, custodisce l'archivio, cura l'elenco dei soci e dà esecuzione ai deliberati dei vari organi dell'AGI.
Art. 22. Il tesoriere gestisce i valori, controlla i versamenti dei soci, tiene la contabilità, predispone il bilancio consuntivo da sottoporre al consiglio direttivo.
Art. 23. II collegio dei revisori dei conti e probiviri è costituito da tre membri eletti dall'assemblea ordinaria, dura in carica tre anni e nomina al proprio interno un presidente.
Si riunisce almeno una volta l'anno su convocazione del presidente o della maggioranza dei membri ed ha le seguenti competenze:
a) controlla il bilancio consuntivo e gli atti contabili e ne riferisce sia al consiglio direttivo che all'assemblea ordinaria;
b) vigila sul rispetto delle norme statutarie, delle deliberazioni del consiglio direttivo e delle assemblee ordinaria e straordinaria;
e) vigila sul comportamento etico e professionale dei soci e sul rispetto del codice deontologico adottando i relativi provvedimenti: censura, sospensione ed espulsione.
L'espulsione viene resa operativa solo dopo la relativa delibera del consiglio direttivo in base agli art. 12 e 18; gli altri provvedimenti sono comunicati per iscritto all'interessato ed ai presidenti della sezione regionale o provinciale di appartenenza.
Il collegio riferisce annualmente all'assemblea provvedimenti adottati.
Art. 24. Incompatibilità di cariche:
a) il presidente nazionale non può essere anche presidente regionale o provinciale;
b) il segretario nazionale non può ricoprire altre cariche;
c) il tesoriere nazionale non può essere contemporaneamente tesoriere di una sezione regionale o provinciale;
d) i componenti del collegio dei revisori dei conti e probiviri non potranno avere altre cariche all'interno dell'associazione.
Per motivi particolari il consiglio direttivo può concedere deroghe al presente articolo.
Art. 25. Dimissioni.
In caso di dimissioni del presidente nazionale prima della decadenza del mandato, subentra il vicepresidente, il quale convocherà entro tre mesi il consiglio direttivo per l'elezione del nuovo presidente.
Se si dimette dal consiglio direttivo o dal collegio dei revisori dei conti e probiviri uno dei membri, gli subentra il socio che nell'ultima votazione ha ottenuto il maggior numero di voti; in caso di mancata accettazione di quest'ultimo subentra il socio immediatamente seguente per numero di voti riportati.
Art. 26. L'AGI si articola in sezioni regionali alle quali possono essere equiparate le sezioni provinciali delle regioni a statuto speciale ed altre sezioni di cui si ravvisi l'opportunità. Le sezioni regionali possono articolarsi in sezioni provinciali.
Le sezioni regionali e quelle provinciali ad esse equiparate devono essere approvate dal consiglio direttivo nazionale; le altre sezioni provinciali devono essere approvate da quella regionale competente.
Le sezioni regionali e provinciali sono economicamente autonome e vengono amministrate sotto la personale responsabilità dei loro organi rappresentativi.
Art. 27. Le sezioni regionali e provinciali hanno i seguenti obblighi:
a) darsi entro un anno dalla loro approvazione un regolamento conforme alle norme dello statuto AGI e che tenga conto di quello proposto dall'AGI nazionale;
b) eleggere un consiglio formato almeno da un presidente e da due consiglieri, di cui uno funge da vicepresidente ed uno da segretario e da tesoriere. Eventuali altri membri possono essere previsti dal regolamento;
c) collegarsi con la sede nazionale e con le altre sezioni regionali o provinciali per le iniziative locali consone alle finalità dell'AGI;
d) mettere a disposizione degli aspiranti soci i moduli per le nuove iscrizioni e fornire le informazioni necessarie;
e) inviare annualmente alla sede nazionale o alla sezione regionale di competenza una relazione morale e finanziaria.
Art. 28. Nessuna carica dell'AGI è remunerata. Eventuali rimborsi per spese documentate vengono stabiliti dal consiglio direttivo con apposito regolamento.
Art. 29. L'AGI per conseguire i propri scopi trae i mezzi:
a) dalle quote dei soci;
b) da contributi di enti pubblici e privati;
c) da proventi di iniziative sociali;
d) da eventuali donazioni e disposizioni testamentarie.
Art. 30. È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. È fatto altresì obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione di attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.
Art. 31. L'AGI pubblica un bollettino di informazione tramite il quale possono essere convocate le assemblee.
Art. 32. In caso di scioglimento dell'Associazione, per qualsiasi causa, è fatto obbligo di devolvere il patrimonio ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
Art. 33. Per tutto quello che non è previsto dal presente statuto si rimanda alle norme previste dalla vigente legislazione dello Stato Italiano.
Art. 34. Il presente statuto annulla e sostituisce i precedenti.
F/to Iride Conficoni
F/to Francesco Zaccarelli Notaio
Pesaro, li 17 luglio 2003.
Registrato a Pesaro il 9.7.2003 N. 1845 Vol 5.1.